Consiglio Nazionale Ordine dei giornalisti
Federazione Nazionale della Stampa Italiana
PREMESSA
Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della Libertà
d'informazione e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana,
ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio
1963:
"E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà
d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme
di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è
loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale
dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà
e della buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino
inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori
sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle
notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario
di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi,
la cooperazione tra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa
e i lettori"
Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini
è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere
e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti italiani
sottoscrivono la seguente
Carta dei doveri
PRINCIPI
Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto
all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde
ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel
rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.
Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse
nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro
e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed
il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista
verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra.
II giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri
e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri
organismi dello Stato.
Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona,
la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina
mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche
o mentali, opinioni politiche.
Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi
errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica
nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità
di replica.
Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione
d'innocenza.
Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale,
quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue
fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima
trasparenza alle fonti.
Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete
o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.
Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi
che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità
professionale.
Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla
completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le
fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare
il contenuto degli articoli o delle notizie.
Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente
raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque
lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi
sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano
preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla
realtà per creare immagini artificiose.
Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di
critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi
vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la
diffamazione delle persone.
DOVERI
Responsabilità del giornalista
Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso
i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione.
E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine
per i lettori, spazi per repliche, ecc.)e dando la massima diffusione
alla loro attività.
Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie
redazionali della sua testata, purché le disposizioni non
siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale
di lavoro e alla Carta dei doveri .
Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua
razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni
politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio
a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è
ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico.
Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino
e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non
quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque,
sempre note la propria identità e professione quando raccoglie
tali notizie. I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi
di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante
interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in
cui ciò metta a rischio l'incolumità delle persone,
né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile
una identificazione (fotografie, immagini, ecc.). I nomi delle vittime
di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire
particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno
che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di
rilevante interesse generale.
Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici
i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione
dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o delle forze
di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio
l'incolumità loro e delle famiglie.
RETTIFICA E REPLICA
Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla
rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.
Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo,
anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo
la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto
quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti,
categorie, associazioni o comunità.
Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare
la reputazione e la dignità di una persona senza garantire
opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò
sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile
o non intende replicare), ne informa il pubblico. In ogni caso prima
di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi
per controllare se sia a conoscenza dell'interessato.
PRESUNZIONE DI INNOCENZA
In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre
ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente
fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in
modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state
giudicate tali in un processo.
Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente
o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate
tali in un processo. In caso di assoluzione o proscioglimento di
un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un
appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento
alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente.
II giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere
nome b e immagini di persone incriminate per reati minori o di condannati
a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.
LE FONTI
Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute
dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare
l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando
sempre la verità sostanziale dei fatti. Nel caso in cui le
fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare
il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore
di tale circostanza. In qualunque altro caso il giornalista deve
sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti
d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la
massima precisione possibile. L'obbligo alla citazione della fonte
vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi
d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata
con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.
In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti
per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.
INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta,
sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi
dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque
distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.
Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati
dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal
Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere
riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre
il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal
messaggio promozionale.
INCOMPATIBILITA'
Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto
personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di
cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare inoltre
l'andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili
al proprio tornaconto.
Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi
ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente
un interesse finanziario, né può vendere o acquistare
azioni delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi
a breve termine.
Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni,
vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni
o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare
il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità
e dignità professionale.
Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in
contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né
può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative
pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale.
Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni
per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali,
religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
MINORI E SOGGETTI DEBOLI
Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU
del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la
Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore,
sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare:
a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre
all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca;
b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati
a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al
minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.
Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone
disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in
analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per
i minori.
Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione
di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far
sorgere timori o speranze infondate. In particolare:
a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate
con autorevoli fonti scientifiche;
b)non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un
contesto che possa favorire il consumo del prodotto;
c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici
ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.
Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto
nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche
o culturali hanno minori strumenti di autotutela.
La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art, 2
della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute
nel Titolo III della citata legge.
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