Art. precedente Art. successivo

Articolo 292

Codice Penale

Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

← Art. precedente Art. successivo →

Dispositivo dell'art. 292 Codice Penale

Chiunque vilipende (1) con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato (2) è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni (3).
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali [Cost. 12].

Note

(1) Vilipendere significa manifestare disprezzo o dileggio. Si tratta di un concetto di per sè indeterminato e questo ha attirato forti critiche da parte della dottrina, che ha qui ravvisato un conflitto con il principio di libera manifestazione del pensiero. La condotta in esame deve poi esplicarsi pubblicamente e tale pubblicità del fatto costituisce per alcuni autori una condizione obiettiva di punibilità (v. 44), mentre per altri è un elemento costitutivo del reato, che deve perciò essere conosciuto e voluto dall'agente.

(2) L'oggetto della condotta di vilipendere è qui la bandiera nazionale o altro emblema dello stato, rispetto ai quali la norma in esame criminalizza sia il vilipendio commesso con espressioni ingiuriose (comma primo) sia il vilipendio reale (comma secondo), una distinzione frutto della riforma avvenuta con la l. 24 febbraio 2006, n. 85 (art. 5).

(3) La dottrina maggioritaria ritiene, in un'ottica di coordinamento delle previsioni dei due commi, che il vilipendio di cui al comma secondo debba essere inteso come una fattispecie aggravata, quindi non autonoma, del vilipendio di cui al comma primo, sulla base della considerazione che l'inciso "espressioni ingiuriose" debba intendersi in senso ampio, dunque comprensivo di tutte le manifestazioni di disprezzo verbale o materiale.


Ratio Legis

La norma tutela le istituzioni, il sentimento di italianità e i simboli rappresentativi dello Stato, così da non intaccare il principio di autorità.

Hai un dubbio su questo articolo?
Risolvi il tuo problema!

Scrivi alla nostra redazione giuridica!

Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti e/o problematiche di natura giuridica. Non promettiamo di poter rispondere a tutti. Il servizio offerto è del tutto gratuito e senza alcun scopo di lucro. Chi avesse urgenza di ricevere risposta dovrà specificare che desidera il servizio a pagamento (per tutti i quesiti il costo è di 24,51 € + IVA per un totale di 29,90 €).
(leggi l'informativa)

Testi per approfondire questo articolo

Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina [vol. 6.2]
I delitti contro la personalità dello Stato. Artt. 241-313

Editore: Giuffrè
Collana: Rassegna codice penale
Pagine: 480
Data di pubblicazione: novembre 2010
Prezzo: 48,00 -10% 43,20 €

La denominazione di Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, con la precedenza data alla parola "giurisprudenza", sta a significare che l'intento dell'opera è prevalentemente pratico. Perciò essa è diretta a dare un'informazione completa sul significato normativo delle disposizioni del codice penale muovendo dalla giurisprudenza, della quale riporta in modo diffuso anche la casistica, ma dà pure conto, in modo puntuale ed esaustivo, delle opinioni della... (continua)

Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina [vol. 4.1]
I delitti contro la personalità dello Stato. Artt. 241-313

Editore: Giuffrè
Collana: Rassegna codice penale
Data di pubblicazione: novembre 2010
Prezzo: 48,00 -10% 43,20 €

La denominazione di Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, con la precedenza data alla parola "giurisprudenza", sta a significare che l'intento dell'opera è prevalentemente pratico. Perciò essa è diretta a dare un'informazione completa sul significato normativo delle disposizioni del codice penale muovendo dalla giurisprudenza, della quale riporta in modo diffuso anche la casistica, ma dà pure conto, in modo puntuale ed esaustivo, delle opinioni della... (continua)